(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del
                           12 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
(Riordino  in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica, veterinaria,
       igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
    1.  Il  comma 3 dell'Art. 18 legge regionale 25 febbraio 2000, n.
16  (Riordino  in  materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria,
igiene  degli  alimenti,  medicina legale e farmaceutica), cosi' come
modificato  dall'Art.  8,  comma 3, della legge regionale 19 novembre
2001, n. 58, e' sostituito dal seguente:
    «3.  Il  dirigente  del competente ufficio della giunta regionale
approva  la  graduatoria  degli  idonei,  provvede  all'interpello e,
successivamente  alla  accettazione di cui all'Art. 9 del decreto del
Presidente  della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per
l'esecuzione  della  legge  2  aprile  1968,  n.  475,  recante norme
concernenti  il  servizio  farmaceutico),  provvede  all'assegnazione
delle  sedi  messe  a  concorso.  Le sedi bandite nel concorso stesso
eventualmente  resesi  disponibili sono assegnate secondo l'ordine di
graduatoria  agli  altri candidati che non siano gia' assegnatari. Le
graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali
hanno  una  validita'  di tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della Regione delle graduatorie medesime. Il dirigente del
competente  ufficio della giunta regionale comunica i risultati della
procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessati».