(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 12 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). 1. Il comma 3 dell'Art. 18 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), cosi' come modificato dall'Art. 8, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 58, e' sostituito dal seguente: «3. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico), provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano gia' assegnatari. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validita' di tre anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle graduatorie medesime. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessati».