(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 12 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). 1. Dopo il comma 2 dell'Art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater: «2-bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all'Art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'Art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' attribuita alle province: a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' comuni; b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali. 2-ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2-bis interessino piu' province, il rilascio dell'autorizzazione e' attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate. 2-quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992».