(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del
                           12 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e
dei  compiti  amministrativi  in  materia  di artigianato, industria,
fiere  e  mercati,  commercio, turismo, sport, internazionalizzazione
delle  imprese  e  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
                           1998, n. 112).
    1.  Dopo  il  comma  2  dell'Art.  22  della  legge  regionale 1°
dicembre 1998,  n.  87  (Attribuzione  agli  enti locali e disciplina
generale  delle  funzioni  e dei compiti amministrativi in materia di
artigianato,  industria,  fiere e mercati, commercio, turismo, sport,
internazionalizzazione   delle   imprese   e   camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  conferiti  alla Regione dal
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112) sono inseriti i seguenti
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:
    «2-bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i
comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed
aree  pubbliche,  di cui all'Art. 9 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'Art. 2
del  decreto  legislativo  15  gennaio 2002, n. 9, e' attribuita alle
province:
      a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli
a trazione animale che interessano il territorio di piu' comuni;
      b) gare  con  veicoli  a  motore su strade che costituiscono la
rete di interesse nazionale e su strade regionali.
    2-ter.  Nel caso in cui le gare di cui al comma 2-bis interessino
piu'  province,  il  rilascio  dell'autorizzazione e' attribuito alla
provincia  nel  cui territorio insiste il maggior tratto del percorso
di gara, sentite le altre province interessate.
    2-quater.  Le  autorizzazioni  di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono
rilasciate  nel  rispetto  di quanto disposto dall'Art. 9 del decreto
legislativo n. 285/1992».