(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Obblighi del personale addetto all'industria alimentare 1. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari). 2. Il personale che esercita le attivita' di cui al comma 1, in Toscana non e' tenuto ad acquisire il libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'Art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). 3. Per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nelle regioni che lo richiedano, l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente rilascia il libretto di idoneita' sanitaria o ne dispone il rinnovo.