(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Obblighi del personale addetto all'industria alimentare
    1.   Il  personale  addetto  alla  preparazione,  trasformazione,
fabbricazione,  confezionamento,  deposito, trasporto, distribuzione,
manipolazione,  vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di
prodotti alimentari osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del
decreto   legislativo   26 maggio  1997,  n.  155  (attuazione  delle
direttive  93/43/CEE  e  96/3/CE  concernenti  l'igiene  dei prodotti
alimentari).
    2.  Il  personale che esercita le attivita' di cui al comma 1, in
Toscana non e' tenuto ad acquisire il libretto di idoneita' sanitaria
previsto  dall'Art.  14  della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica
degli  articoli  242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie  approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934,  n. 1265:
(disciplina  igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari  e delle bevande) e dal relativo regolamento di esecuzione
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980,
n.  327  (regolamento  di  esecuzione  della  legge  30 aprile 283, e
successive  modificazioni,  in  materia  di disciplina igienica della
produzione   e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle
bevande).
    3.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1 nelle
regioni   che   lo  richiedano,  l'azienda  unita'  sanitaria  locale
territorialmente   competente   rilascia  il  libretto  di  idoneita'
sanitaria o ne dispone il rinnovo.