(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       89 del 24 giugno 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai
sensi  dell'Art.  117,  comma  3  della Costituzione, con la presente
legge  disciplina  gli  adempimenti  cui  deve attenersi il personale
addetto     alla     preparazione,     produzione,     manipolazione,
somministrazione  e  vendita  di  sostanze alimentari e di bevande, e
promuove   l'aggiornamento   delle   procedure   e  delle  misure  di
prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.