(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 22 del 28 maggio 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista   la   legge  regionale  29 gennaio  2003,  n.  1,  recante
«Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione (legge finanziaria 2003), ed in particolare i commi 4,
lettera r), e 8, lettera o), dell'Art. 3;
    Atteso  che, ai sensi dei comma 8, lettera o), dell'Art. 3, della
citata  legge regionale n. 1 del 2003, un fondo di 1.300.000,00 euro,
destinato    a    concorrere    al    «perseguimento   dell'obiettivo
dell'elaborazione  di  una  moderna strategia di rassicurazione della
comunita'  civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del
tessuto sociale» e' ripartito fra i comuni secondo criteri, modalita'
e oggetti del finanziamento previsti con regolamento;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  499  del
27 febbraio  2003, recante «legge regionale n. 18/1996, Art. 6, comma
1.  Definizione  obiettivi  e programmi ed emanazione delle direttive
per   l'azione   amministrativa  della  Direzione  regionale  per  le
autonomie locali per l'anno 2003»;
    Atteso  che, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7,  i  criteri  e  le modalita' ai quali l'amministrazione
regionale  deve  attenersi  per  la  concessione  di  incentivi  sono
predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla
legge;
    Preso  atto  che, ai sensi dell'Art. 3, comma 4, lettera r) della
legge  regionale  n.  1  del  2003,  il  trasferimento  in oggetto e'
indirizzato   a   finanziare  «progetti  per  l'elaborazione  di  una
strategia  di rassicurazione della comunita' civica da perseguire nel
limite   del   trenta  per  cento  del  contributo  assegnato,  anche
attraverso  il  potenziamento  dell'illuminazione pubblica delle aree
esposte al rischio criminalita', ivi compresi i transiti privati che,
a  giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di
pericolo per la comunita' insediata» ed e' erogato a domanda da parte
degli enti interessati;
    Ritenuto  di  prevedere  che oggetto del riparto del fondo sia il
finanziamento  di progetti, approvati dai comuni sia in forma singola
che  associata, per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione
della  comunita'  civica,  che  prevedano  esclusivamente  i seguenti
interventi e attivita':
      a) la   formazione   di  volontari,  coordinati  dalla  polizia
municipale,  da  essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni
convenzionate con i comuni, nonche':
        1.  l'acquisto  di  strumenti idonei a renderli riconoscibili
come addetti ai servizi di rassicurazione civica;
        2.   l'acquisto   di   strumenti  portatili  di  rilevazione,
comunicazione  e  di  mezzi  di  trasporto,  messi a disposizione dei
volontari e necessari per lo svolgimento delle attivita' previste dal
progetto;
        3.  la  stipula  di polizze assicurative per infortuni subiti
dai volontari nell'esercizio della loro attivita', nonche' di polizze
assicurative  per  la  responsabilita' civile nei confronti di terzi,
non derivante da dolo o colpa grave;
        4.  il  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  volontari per
l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;
      b) l'acquisto     e     l'installazione     di    sistemi    di
video-telesorveglianza organizzati dall'amministrazione comunale;
      c) il  potenziamento  dell'illuminazione  pubblica  delle  aree
esposte al rischio criminalita', ivi compresi i transiti privati che,
a  giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di
pericolo per la comunita' insediata;
      d) il  rimborso  spese sostenute da cittadini meno abbienti per
la   riparazione   di   danni   materiali   derivanti   da  fatti  di
microcriminalita';
    Ritenuto   di   determinare   il   finanziamento   nella   misura
dell'ottanta  per  cento  delle  spese  ammissibili,  per  un importo
massimo  di 100.000 euro per i comuni singoli e di 250.000 euro per i
comuni  associati,  secondo i criteri di cui all'Art. 3 dell'allegato
regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;
    Preso atto che, ai sensi dell'Art. 3, comma 4, lettera r) e comma
8,  lettera  o)  della legge regionale n. 1 del 2003, per beneficiare
del   trasferimento   del   fondo   in   oggetto   i  comuni  debbono
rispettivamente  approvare  un  progetto  per  l'elaborazione  di una
strategia  di  rassicurazione  della  comunita'  civica  e presentare
apposita domanda all'amministrazione regionale;
    Preso  atto  che, ai sensi del comma 24, dell'Art. 3, della legge
regionale n. 1 del 2003, l'utilizzazione delle somme, trasferite agli
enti locali, non e' soggetta a rendicontazione;
    Preso  atto  che gli adempimenti per l'attuazione della normativa
in  oggetto  sono  curati dal servizio per il sistema delle autonomie
locali della direzione regionale per le autonomie locali;
    Ritenuto   di   stabilire  con  regolamento  il  termine  per  la
presentazione  delle  domande  per  l'accesso  al  fondo,  nonche' il
termine per il riparto, la concessione e l'erogazione dello stesso;
    Visto  l'Art. 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7;
    Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 870 del
3 aprile 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per la definizione dei criteri e
delle modalita' del riparto del trasferimento ai comuni del fondo per
l'elaborazione  di  una  strategia  di rassicurazione della comunita'
civica,  di  cui  al  comma  4,  lettera  r), dell'Art. 3 della legge
regionale   n.   1   del   2003»,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 aprile 2003
                                TONDO