(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 dell'11 giugno 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  il  comma  1, dell'Art. 59 della legge regionale 22 aprile
2002,  n.  12, che autorizza l'amministrazione regionale ad assegnare
finanziamenti   ad  integrazione  dei  «fondi  rischi»  dei  consorzi
provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'Art.
58 della legge regionale medesima;
    Visto  il  comma 2 dell'Art. 59 della legge regionale n. 12/2002,
che  demanda  ad apposite convenzioni tra amministrazione regionale e
CONGAFI,  i  criteri  e  le  modalita'  di  impiego dei finanziamenti
regionali,  nonche'  i costanti flussi di informazione sull'attivita'
svolta dai consorzi stessi;
    Visto  l'Art. 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7,   ai   sensi   del  quale  i  criteri  e  le  modalita'  ai  quali
l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per
la  concessione  di  incentivi  sono  predeterminati  con regolamento
qualora non siano gia' previsti dalla legge;
    Ritenuto  di  dover  disciplinare  con regolamento i criteri e le
modalita'  di  riparto  dei  finanziamenti ad integrazione dei «fondi
rischi»  dei  CONGAFI,  tenendo  conto  non  solo  della  presenza  e
dimensione     del     consorzio    sul    territorio    provinciale,
dell'operativita'  e  dinamicita' del consorzio stesso dimostrate dal
numero  di  imprese artigiane iscritte, nonche' dal numero di imprese
artigiane  che  hanno  beneficiato  delle  garanzie  fidejussorie nel
periodo    considerato,   ma   anche   dell'estensione   ed   aumento
dell'operativita'    del    consorzio    nel   medio/lungo   termine,
privilegiando  le  forme  di  finanziamento per investimenti rispetto
alle generiche linee di liquidita';
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1172 del
29 aprile 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato, il «Regolamento concernente criteri e modalita' di
riparto dei finanziamenti previsti dall'Art. 59 della legge regionale
22 aprile  2002, n. 12, ad integrazione dei fondi rischi dei consorzi
provinciali  di  garanzia  fidi  tra le imprese artigiane», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  viene  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 16 maggio 2003
                                TONDO