(Pubblicato nel 1° Suppl. ordin. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 7 aprile 2003) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) ai sensi dell'Art. 3, comma 41, lettera m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, e dell'Art. 3, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6. 2. Sono considerati alloggi di erp gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalita' sociali proprie dell'erp, ivi compresi gli alloggi realizzati o acquisiti ai sensi delle leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 5 aprile 1985, n. 118, e 23 dicembre 1986, n. 889. 3. Sono esclusi, dall'applicazione del presente regolamento, gli alloggi: a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purche' non realizzati da enti pubblici e gia' utilizzati per le finalita' dell'erp; c) di proprieta' di enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.