(Pubblicato  nel  1°  Suppl.  ordin.  al  Bollettino  ufficiale della
             Regione Lombardia n. 15 del 7 aprile 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  i criteri generali per
l'assegnazione  e  la  gestione degli alloggi d'edilizia residenziale
pubblica  (di seguito erp) ai sensi dell'Art. 3, comma 41, lettera m)
della  legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, e dell'Art. 3, comma 10,
della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6.
    2.  Sono  considerati  alloggi  di  erp  gli alloggi realizzati o
recuperati  da  enti  pubblici  a  totale  carico o con il concorso o
contributo  dello  Stato  o della Regione, nonche' quelli acquisiti a
qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti
pubblici, per le finalita' sociali proprie dell'erp, ivi compresi gli
alloggi realizzati o acquisiti ai sensi delle leggi 15 febbraio 1980,
n.  25,  25 marzo  1982,  n. 94, 5 aprile 1985, n. 118, e 23 dicembre
1986, n. 889.
    3.  Sono esclusi, dall'applicazione del presente regolamento, gli
alloggi:
      a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
      b) realizzati  o recuperati con programmi di edilizia agevolata
o  convenzionata,  purche'  non  realizzati  da  enti pubblici e gia'
utilizzati per le finalita' dell'erp;
      c) di  proprieta'  di  enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della Regione;
      d) gli    alloggi    di   servizio   oggetto   di   concessione
amministrativa  in  ragione  dell'esercizio  di  particolari funzioni
attribuite a pubblici dipendenti.