(Pubblicata  Bollettino  ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 94
                         del 30 giugno 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  La  Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della costituzione e
del  principi  dell'ordinamento  dell'Unione  europea,  finalizza  la
propria normativa e la propria attivita' amministrativa nelle materie
dell'istruzione  e della formazione professionale alla valorizzazione
della   persona   e   all'innalzamento   del   livelli   culturali  e
professionali,  attuando  qualificate  azioni di sostegno ai percorsi
dell'istruzione   e   della   formazione   professionale,   anche  in
integrazione tra loro.
    2.   La   Regione   assume   altresi'   l'ordinamento   nazionale
dell'istruzione  a  fondamento  della  presente  legge e indirizza le
proprie  azioni  alla  qualificazione  nel  territorio  regionale del
sistema  nazionale  di  istruzione,  ed  in  particolare della scuola
pubblica, come definito dalla legislazione nazionale.
    3.  Le norme generali e i principi fondamentali sull'istruzione e
i  livelli  essenziali  delle  prestazioni in materia di istruzione e
formazione  professionale,  definiti  a  livello  nazionale  ai sensi
dell'art.  117  della Costituzione, costituiscono la base sulla quale
la Regione organizza e sviluppa le proprie politiche in tali materie,
in  modo  che  siano  garantite  le pari opportunita' e l'uguaglianza
formale e sostanziale nell'esercizio dei diritti dei cittadini.
    4.  Nelle  materie  della  presente legge la Regione valorizza il
ruolo degli enti locali e delle autonomie funzionali.
    5.  La presente legge detta la disciplina dell'esercizio da parte
della  Regione  e  degli  enti  locali  delle funzioni amministrative
relative  all'istruzione ed alla formazione professionale, componenti
fondamentali  del  sistema  formativo,  fatte  salve le funzioni gia'
disciplinate  dalla  legislazione nazionale vigente ed in particolare
dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112  (Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59).
    6.  La  presente legge individua altresi' i principi generali cui
si   ispira   la   legislazione   regionale   nelle  materie  che  ne
costituiscono oggetto.