(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  31 dicembre 1999, n. 30, concernente
«Gestione   ed   esercizio  dell'attivita'  venatoria  nella  Regione
Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto in particolare IArt. 35, comma 1 della legge medesima, come
sostituito  dall'Art.  5,  comma  3  della legge regionale 29 gennaio
2003, n. 1, che prevede l'istituzione del «Fondo per il miglioramento
ambientale  e  per  la  copertura  rischi  -  funzioni assegnate alle
province»   da   destinarsi   per   le  iniziative  di  miglioramento
ambientale,   attuate   dalle  riserve  di  caccia  e  dalle  aziende
faunistico-venatorie,    intese   a   favorire   l'insediamento,   la
salvaguardia  e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi
di  responsabilita'  civile  dei  direttori di riserva, e per i danni
cagionati  dalla  fauna,  compresa  quella  selvatica protetta di cui
all'Art.  1 della legge regionale n. 15/1994, per la prevenzione e il
risarcimento  dei  danni,  non altrimenti risarcibili, arrecati dalla
fauna,   compresa   quella   selvatica   protetta,  e  dall'esercizio
dell'attivita'  venatoria all'agricoltura, nonche' per la concessione
di  contributi  per  la  conservazione e valorizzazione di bressane e
roccoli di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 29/1993;
    Visto,  inoltre,  il  comma  3  del  suddetto Art. 35 della legge
regionale  n.  30/1999,  come  sostituito  dall'Art. 5, comma 4 della
legge  regionale  n.  1/2003,  che demanda ad apposito regolamento la
fissazione  dei  criteri  di riparto del fondo fra le amministrazioni
provinciali,  alle quali spetta provvedere, con efficacia a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del provvedimento sopra citato, alla
gestione  delle  iniziative  ed  al  risarcimento  dei danni previsti
dell'Art.  24,  comma  1,  lettera  h-  bis) della legge regionale n.
30/1999;
    Visto,  altresi', l'Art. 35, comma 4-bis della legge regionale n.
30/1999,  introdotto  dall'Art.  5,  comma 6 della legge regionale n.
1/2003,    che    stabilisce   che   le   domande   gia'   presentate
all'amministrazione  regionale  a  valere  sul fondo regionale per il
miglioramento  ambientale  e  per  la copertura rischi e comunque non
ancora  liquidate,  sono  trasferite alle amministrazioni provinciali
competenti   per   territorio,  per  il  completamento  dei  relativi
procedimenti amministrativi;
    Ritenuto  di  attribuire  una  quota  dello stanziamento in parti
uguali fra le amministrazioni provinciali;
    Ritenuto,   inoltre,  che  il  riparto  dei  fondi  debba  essere
effettuato  per  ogni  provincia in base ad una percentuale calcolata
come  media  ponderata  della superficie territoriale della provincia
stessa,   della  superficie  agricola  utilizzata,  della  superficie
destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione
della  rete  stradale,  della  popolazione residente e del numero dei
cacciatori assegnati alle Riserve di caccia di ciascuna provincia;
    Ritenuto,  infine,  per  il  solo  esercizio finanziario 2003, di
tener conto nel riparto dell'entita' economica delle numerose domande
gia'  presentate  all'amministrazione  regionale  a  valere sul fondo
regionale  per  il  miglioramento  ambientale  e per la copertura dei
rischi  e  trasferite  alle  singole  province ai sensi dell'Art. 35,
comma 4-bis, della legge regionale n. 30/1999;
    Ritenuto,    pertanto,   di   provvedere   all'approvazione   del
regolamento  previsto  dal  vigente  comma 3 dell'Art. 35 della legge
regionale   n.   30/1999,  utilizzando,  per  la  ripartizione  dello
stanziamento, i criteri sopra enunciati;
    Visto   l'Art.   42   dello   statuto   speciale   della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 1425 assunta
nella seduta del 16 maggio 2003,
                              Decreta:
    E' approvato il regolamento per il riparto tra le amministrazioni
provinciali  del  «Fondo  per  il  miglioramento  ambientale e per la
copertura  rischi - funzioni assegnate alle province» di cui all'Art.
35  della  legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 nel testo allegato
sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 30 maggio 2003
                                TONDO