(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 25 giugno 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto in particolare IArt. 35, comma 1 della legge medesima, come sostituito dall'Art. 5, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevede l'istituzione del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province» da destinarsi per le iniziative di miglioramento ambientale, attuate dalle riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie, intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna, per la copertura dei rischi di responsabilita' civile dei direttori di riserva, e per i danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'Art. 1 della legge regionale n. 15/1994, per la prevenzione e il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta, e dall'esercizio dell'attivita' venatoria all'agricoltura, nonche' per la concessione di contributi per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 29/1993; Visto, inoltre, il comma 3 del suddetto Art. 35 della legge regionale n. 30/1999, come sostituito dall'Art. 5, comma 4 della legge regionale n. 1/2003, che demanda ad apposito regolamento la fissazione dei criteri di riparto del fondo fra le amministrazioni provinciali, alle quali spetta provvedere, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento sopra citato, alla gestione delle iniziative ed al risarcimento dei danni previsti dell'Art. 24, comma 1, lettera h- bis) della legge regionale n. 30/1999; Visto, altresi', l'Art. 35, comma 4-bis della legge regionale n. 30/1999, introdotto dall'Art. 5, comma 6 della legge regionale n. 1/2003, che stabilisce che le domande gia' presentate all'amministrazione regionale a valere sul fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi e comunque non ancora liquidate, sono trasferite alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, per il completamento dei relativi procedimenti amministrativi; Ritenuto di attribuire una quota dello stanziamento in parti uguali fra le amministrazioni provinciali; Ritenuto, inoltre, che il riparto dei fondi debba essere effettuato per ogni provincia in base ad una percentuale calcolata come media ponderata della superficie territoriale della provincia stessa, della superficie agricola utilizzata, della superficie destinata a seminativi, della superficie non boscata, dell'estensione della rete stradale, della popolazione residente e del numero dei cacciatori assegnati alle Riserve di caccia di ciascuna provincia; Ritenuto, infine, per il solo esercizio finanziario 2003, di tener conto nel riparto dell'entita' economica delle numerose domande gia' presentate all'amministrazione regionale a valere sul fondo regionale per il miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi e trasferite alle singole province ai sensi dell'Art. 35, comma 4-bis, della legge regionale n. 30/1999; Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del regolamento previsto dal vigente comma 3 dell'Art. 35 della legge regionale n. 30/1999, utilizzando, per la ripartizione dello stanziamento, i criteri sopra enunciati; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1425 assunta nella seduta del 16 maggio 2003, Decreta: E' approvato il regolamento per il riparto tra le amministrazioni provinciali del «Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi - funzioni assegnate alle province» di cui all'Art. 35 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 nel testo allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 30 maggio 2003 TONDO