(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  Regione  Marche n. 37 del 24
                            aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  in  attuazione dell'Art. 45 della costituzione,
dell'Art.  6,  commi  7  e  8,  dello  statuto  e  in armonia con gli
obiettivi  della  programmazione  economica  e  della  pianificazione
territoriale,   promuove   lo   sviluppo  e  il  rafforzamento  della
cooperazione;  sostiene  l'innovazione delle imprese cooperative e ne
valorizza  le  potenzialita'  per  la  salvaguardia, il sostegno e lo
sviluppo  dell'occupazione  e  per  la  valorizzazione  di  aree  del
territorio  regionale  che  soffrono  di  particolari  condizioni  di
svantaggio.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, la Regione attua interventi a
favore  delle  cooperative, delle piccole societa' cooperative di cui
all'Art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per
l'economia)  e  dei  loro consorzi, iscritti all'albo nazionale degli
enti  cooperativi  previsto dall'Art. 7 della legge 3 aprile 2001, n.
142  (Revisione  della  legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
    3.  La  giunta  regionale  coordina le politiche regionali per la
valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i
settori  economici  e sociali della realta' marchigiana e promuove la
concertazione,   la   cooperazione   istituzionale   e  il  confronto
tecnico-operativo tra le strutture competenti.