(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Marche n. 37 del 24 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione dell'Art. 45 della costituzione, dell'Art. 6, commi 7 e 8, dello statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialita' per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a favore delle cooperative, delle piccole societa' cooperative di cui all'Art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e dei loro consorzi, iscritti all'albo nazionale degli enti cooperativi previsto dall'Art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). 3. La giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realta' marchigiana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.