(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 46 del
                           22 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' e destinatari
    1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale
di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i
servizi   per   l'infanzia   e   l'adolescenza  e  il  sostegno  alle
responsabilita'  genitoriali,  allo scopo di favorire l'esercizio dei
diritti dei minori e delle loro famiglie.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, vengono individuati luoghi di
formazione  e  di  sviluppo della personalita' destinati ai bambini e
alle  bambine,  agli  adolescenti e alle adolescenti per favorirne la
socializzazione   quale   aspetto   essenziale   del  loro  benessere
psico-fisico   e   dello   sviluppo  delle  potenzialita'  cognitive,
affettive, relazionali e sociali.
    3.  Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge
i  residenti  nella  Regione  o i soggetti in essa dimoranti, secondo
quanto stabilito dall'Art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n.
328  (legge-quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato di
interventi  e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove
presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalita'.