(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 46 del 22 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e destinatari 1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilita' genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie. 2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalita' destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialita' cognitive, affettive, relazionali e sociali. 3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella Regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalita'.