(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 3 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, allo scopo di proteggere le colture frutticole di pregio dalle avversita' e calamita' naturali, promuove interventi di difesa attiva delle colture con reti antigrandine e impianti antibrina, nonche' la difesa passiva mediante il ricorso alle polizze assicurative agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale), e successive modifiche, ed il monitoraggio dell'influenza delle avversita' e calamita' naturali sulle produzioni agricole. 2. Gli interventi previsti al comma 1 non si configurano come incentivo alla produzione regionale ma sono finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento della qualita' delle produzioni frutticole di pregio al fine di favorire la permanenza e il consolidamento della frutticoltura come risorsa fondamentale del territorio rurale regionale.