(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del
                           3 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione, allo scopo di proteggere le colture frutticole di
pregio  dalle avversita' e calamita' naturali, promuove interventi di
difesa   attiva  delle  colture  con  reti  antigrandine  e  impianti
antibrina, nonche' la difesa passiva mediante il ricorso alle polizze
assicurative  agevolate previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185
(Nuova  disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale), e successive
modifiche,  ed  il  monitoraggio  dell'influenza  delle  avversita' e
calamita' naturali sulle produzioni agricole.
    2.  Gli  interventi  previsti  al comma 1 non si configurano come
incentivo   alla   produzione   regionale   ma  sono  finalizzati  al
contenimento  dei  costi  e  al  miglioramento  della  qualita' delle
produzioni  frutticole  di pregio al fine di favorire la permanenza e
il  consolidamento  della frutticoltura come risorsa fondamentale del
territorio rurale regionale.