(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del
                           10 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 12/1987
    1.  Dopo  l'articolo  5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
(riforma  dell'organizzazione  turistica. Ordinamento e deleghe delle
funzioni   amministrative   in   materia   di  turismo  ed  industria
alberghiera),  e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il
seguente:
    «Art. 5-bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico). - 1.
Ai  fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'Art.
3,  comma  1,  lettera  a), i titolari delle aziende alberghiere, dei
complessi   ricettivi   all'aperto   e   delle   strutture  ricettive
extralberghiere  sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia
e  agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'Art.
5  della  legge  regionale  22  ottobre  1996,  n. 75 (Organizzazione
dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in
Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.
    2.  La  mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti
nella  deliberazione  di cui al comma 3 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro
900.
    3.  La  giunta  regionale  stabilisce  con propria deliberazione,
informata  la  commissione consiliare competente, le caratteristiche,
le  modalita' ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma
1.
    4.  Le  funzioni  di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei
dati   statistici  sul  movimento  turistico  sono  esercitate  dalle
province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando
le  competenze  dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza e fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g)».