(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 12/1987 1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico). - 1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'Art. 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico. 2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900. 3. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalita' ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1. 4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g)».