(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 dell'8 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di acquisto, costruzione o recupero di alloggi 1. I beneficiari di contributi destinati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi adibiti a prima abitazione sono obbligati a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio per cinque anni a partire dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero; per lo stesso periodo e' vietata l'alienazione e la locazione dell'alloggio. 2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli interessi legali. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, e' approvato, previo parere della commissione consiliare competente, apposito disciplinare contenente le cause e le condizioni che danno diritto alla deroga dagli obblighi di cui al comma 1.