(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Sardegna n. 20
                         dell'8 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di  acquisto,  costruzione  o  recupero di
                               alloggi
    1.  I  beneficiari  di  contributi  destinati  all'acquisto, alla
costruzione  o al recupero di alloggi adibiti a prima abitazione sono
obbligati  a  stabilire  la propria dimora abituale nell'alloggio per
cinque  anni  a  partire  dalla data di acquisto o di ultimazione dei
lavori  di  costruzione  o recupero; per lo stesso periodo e' vietata
l'alienazione e la locazione dell'alloggio.
    2.  La  violazione  degli  obblighi di cui al comma 1 comporta la
revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli
interessi  legali. Con deliberazione della giunta regionale, adottata
su  proposta dell'assessore dei lavori pubblici, e' approvato, previo
parere della commissione consiliare competente, apposito disciplinare
contenente  le  cause  e  le condizioni che danno diritto alla deroga
dagli obblighi di cui al comma 1.