(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 21 maggio 2003) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 1. All'Art. 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e' aggiunta la seguente lettera: «d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali e' prevista una programmazione regionale di finanziamento.»; b) dopo il comma e' aggiunto il seguente: «4-bis. Dopo il comma 3-bis dell'Art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e' aggiunto il seguente: «3-ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali e' prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'Art. 14.».