(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del
                           21 maggio 2003)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Ambito  soggettivo  di  applicazione  della  legge regionale 2 agosto
                             2002, n. 7
    1.  All'Art.  2  della  legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono
introdotte le seguenti modifiche:
      a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e' aggiunta la seguente lettera:
      «d)  agli  enti  di  culto e/o di formazione religiosa e/o agli
enti  privati,  limitatamente alle opere per le quali e' prevista una
programmazione regionale di finanziamento.»;
      b) dopo il comma e' aggiunto il seguente:
      «4-bis. Dopo il comma 3-bis dell'Art. 2 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e' aggiunto il seguente:
      «3-ter.  Gli  enti  di  cui al comma 2, lettera d) del presente
articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza
privi  di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di
aggiudicazione  e  successive,  degli  enti  locali  territorialmente
competenti;  inoltre,  nei confronti degli stessi, limitatamente alle
opere  per  le  quali  e'  prevista  una  programmazione regionale di
finanziamento,   trovano  applicazione  le  norme  prescritte  per  i
soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a) del presente articolo, ad
eccezione delle norme di cui all'Art. 14.».