(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del
                           2 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la
politica  di  sviluppo rurale della Comunita' europea, anche mediante
la  disciplina  di idonee forme di turismo nella campagna, denominato
agriturismo, volte a:
      a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
      b) agevolare  la  permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali   attraverso   l'integrazione  dei  redditi  aziendali  ed  il
miglioramento delle condizioni di vita;
      c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
      d) favorire  la  tutela  dell'ambiente  e promuovere i prodotti
tradizionali   e  di  qualita'  certificata,  nonche'  le  produzioni
agroalimentari di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
      e) valorizzare le tradizioni e le attivita' socio-culturali del
mondo rurale;
      f) sviluppare il turismo sociale e giovanile.