(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 2 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunita' europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a: a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale; b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti tradizionali e di qualita' certificata, nonche' le produzioni agroalimentari di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche; e) valorizzare le tradizioni e le attivita' socio-culturali del mondo rurale; f) sviluppare il turismo sociale e giovanile.