(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del
                           10 luglio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  La  Regione,  con  la  presente  legge,  disciplina il regime
autorizzativo  concernente  l'impiego  di  radiazioni  ionizzanti, in
conformita'  con  quanto  disposto dall'Art. 29, comma 2, del decreto
legislativo   17 marzo  1995,  n.  230  (Attuazione  delle  direttive
89/618/Euratom,   90/641/Euratom,  92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in
materia  di radiazioni ionizzanti), e successive modifiche, dettando,
specificamente,  le  norme  per il rilascio del nulla osta preventivo
classificato di categoria B, relativamente alle attivita' comportanti
esposizioni a scopo medico.
    2.  Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge
disciplina inoltre:
      a) le   modalita'   per   l'espressione  del  parere  regionale
finalizzato  al rilascio, da parte dell'autorita' statale competente,
del nulla osta di categoria A;
      b) l'individuazione   dell'autorita'   competente  al  rilascio
dell'autorizzazione  all'allontanamento dei materiali di cui all'Art.
30,   comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  230/1995,  nonche'  le
modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione medesima;
      c) le    modalita'    della    tenuta    e   dell'aggiornamento
dell'inventario  delle  attrezzature  radiologiche  e  delle sorgenti
radioattive,    per   l'acquisizione   degli   elementi   conoscitivi
finalizzati alla piu' adeguata programmazione sanitaria regionale;
      d) le valutazioni delle esposizioni a scopo medico con riguardo
alla popolazione regionale e dei relativi gruppi di riferimento;
      e) controllo della radioattivita' ambientale.