(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La Regione, con la presente legge, disciplina il regime autorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, in conformita' con quanto disposto dall'Art. 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e successive modifiche, dettando, specificamente, le norme per il rilascio del nulla osta preventivo classificato di categoria B, relativamente alle attivita' comportanti esposizioni a scopo medico. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge disciplina inoltre: a) le modalita' per l'espressione del parere regionale finalizzato al rilascio, da parte dell'autorita' statale competente, del nulla osta di categoria A; b) l'individuazione dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei materiali di cui all'Art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995, nonche' le modalita' relative al rilascio dell'autorizzazione medesima; c) le modalita' della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario delle attrezzature radiologiche e delle sorgenti radioattive, per l'acquisizione degli elementi conoscitivi finalizzati alla piu' adeguata programmazione sanitaria regionale; d) le valutazioni delle esposizioni a scopo medico con riguardo alla popolazione regionale e dei relativi gruppi di riferimento; e) controllo della radioattivita' ambientale.