(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 10 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) L'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) modalita' di trasporto: le diverse modalita' di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei; b) servizi programmati: i servizi di trasporto pubblico individuati dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate all'Art. 13. I servizi programmati si distinguono in: 1. servizi minimi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 422/1997 e successive modifiche; 2. servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l'offerta di trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi; c) servizi autorizzati: i servizi di trasporto pubblico effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'art. 14; d) sistema integrato dei servizi: il sistema che consente all'utenza di fruire di mezzi di trasporto di una o piu' modalita', coordinati ed in coincidenza tra loro; e) sistema tariffario integrato: la disciplina tariffaria che consente all'utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui alla lettera d) avvalendosi di un unico titolo di viaggio; f) infrastruttura di via: la sede, gli impianti e il segnalamento necessari all'esercizio di servizi di trasporto a guida vincolata.».