(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 28 del 10 luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
              (Norme per il trasporto pubblico locale)
    L'art.  2  della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per
il trasporto pubblico locale) e' sostituito dal seguente:
    «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini della presente legge si
intende per:
      a) modalita'  di  trasporto:  le diverse modalita' di esercizio
dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari
ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei;
      b) servizi   programmati:   i  servizi  di  trasporto  pubblico
individuati  dagli enti competenti ed effettuati nelle forme indicate
all'Art. 13. I servizi programmati si distinguono in:
        1. servizi minimi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo
422/1997 e successive modifiche;
        2.  servizi aggiuntivi, istituiti per migliorare l'offerta di
trasporto pubblico in aggiunta ai servizi minimi;
      c) servizi   autorizzati:   i  servizi  di  trasporto  pubblico
effettuati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa ed autorizzati ai sensi dell'art. 14;
      d) sistema  integrato  dei  servizi:  il  sistema  che consente
all'utenza  di  fruire di mezzi di trasporto di una o piu' modalita',
coordinati ed in coincidenza tra loro;
      e) sistema  tariffario  integrato: la disciplina tariffaria che
consente  all'utenza  di  fruire del sistema integrato dei servizi di
cui alla lettera d) avvalendosi di un unico titolo di viaggio;
      f) infrastruttura   di   via:   la  sede,  gli  impianti  e  il
segnalamento  necessari all'esercizio di servizi di trasporto a guida
vincolata.».