(Pubblicata  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 22 del 3 giugno 2003)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  Le  norme contenute nella presente legge si applicano a tutte
le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonche' alle
infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia
necessaria   una   concessione   ai  sensi  della  legge  provinciale
10 novembre 1978, n. 67.
    2. Sono escluse le escavazioni di sabbia e ghiaia negli alvei del
demanio  idrico  provinciale,  cosi'  come definito all'Art. 14 della
legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.