(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 3 giugno 2003) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonche' alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67. 2. Sono escluse le escavazioni di sabbia e ghiaia negli alvei del demanio idrico provinciale, cosi' come definito all'Art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.