(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 3 giugno 2003) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla lettera b) del comma 3 dell'Art. 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante «Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici», dopo le parole: «sull'economicita' dell'opera,» sono inserite le parole: «in particolare rispetto ai costi di gestione e di manutenzione,». 2. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'Art. 24 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' aggiunta la seguente lettera: «f) sulla qualita' dei lavori e delle progettazioni eseguiti nei cinque anni antecedenti il primo giorno di pubblicazione del bando di gara.».