(Pubblicata  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 22 del 3 giugno 2003)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'Art.  24  della  legge
provinciale  17 giugno  1998,  n.  6,  recante «Norme per l'appalto e
l'esecuzione  di lavori pubblici», dopo le parole: «sull'economicita'
dell'opera,»  sono  inserite  le  parole: «in particolare rispetto ai
costi di gestione e di manutenzione,».
    2.  Dopo  la  lettera  e)  del  comma  3 dell'Art. 24 della legge
provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e' aggiunta la seguente lettera:
    «f)  sulla qualita' dei lavori e delle progettazioni eseguiti nei
cinque anni antecedenti il primo giorno di pubblicazione del bando di
gara.».