(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino - Alto-Adige n. 22 del 3 giugno 2003)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista   la   legge  provinciale  21 aprile  1987,  n.  7  e  s.m.
concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e
delle piste da sci»;
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
    Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 764 di data
4 aprile 2003,

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            Denominazione

    1.  Il  regolamento di cui al decreto del presidente della giunta
provinciale   22 settembre   1987,   n.  11-51/Legis  e'  di  seguito
denominato regolamento.