(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto-Adige n. 22 del 3 giugno 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m. concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 764 di data 4 aprile 2003, E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Denominazione 1. Il regolamento di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legis e' di seguito denominato regolamento.