(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. L'Art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Promozione dei prodotti biologici). - 1. La Regione concede contributi ai comuni, alle aziende unita' sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menu' biologico commisurato agli utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonche' per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e comunque non oltre Euro 77,47 per il primo anno e Euro 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato».