(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2
                        del 28 febbraio 2003)

                               Art. 1.
    1.  L'Art.  12  della  legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 e'
sostituito dal seguente:
      «Art.  12  (Promozione dei prodotti biologici). - 1. La Regione
concede  contributi  ai comuni, alle aziende unita' sanitarie locali,
alle   scuole   e   alle   case  di  cura  private  che  sperimentano
l'introduzione  di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche
e negli ospedali per la realizzazione del menu' biologico commisurato
agli  utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale
di  cucina,  nonche'  per  la  stampa  di  materiale  divulgativo.  I
contributi  sono  concessi  fino  al  cinquanta per cento delle spese
sostenute  e  comunque  non oltre Euro 77,47 per il primo anno e Euro
38,73  per  il  secondo  anno per ogni studente o posto letto che sia
stato occupato».