(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)

                               Art. 1.
    1.  Il  comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 4 ottobre 1999,
n. 26, e' sostituito dal seguente:
    «2.  La  Regione  riconosce  la  funzione sociale espletata dalle
cooperative  costituitesi  fra  i  consumatori, nonche' il contributo
allo   sviluppo   del   commercio   recato  dalle  imprese  esercenti
l'attivita' di rappresentanza e di intermediazione commerciale.».