(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. Il comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26, e' sostituito dal seguente: «2. La Regione riconosce la funzione sociale espletata dalle cooperative costituitesi fra i consumatori, nonche' il contributo allo sviluppo del commercio recato dalle imprese esercenti l'attivita' di rappresentanza e di intermediazione commerciale.».