(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione, mediante l'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale garantisce la qualita' delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate. 2. La presente legge, ai sensi dell'Art. 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a ciclo diurno e residenziale.