(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  La  Regione, mediante l'autorizzazione e accreditamento delle
strutture   e   dei   servizi   sociali   a   ciclo   residenziale  e
semiresidenziale    garantisce    la   qualita'   delle   prestazioni
socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate.
    2. La presente legge, ai sensi dell'Art. 11, comma 1, della legge
8 novembre  2000,  n.  328  (legge  quadro  per  la realizzazione del
sistema  integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto del
Ministro   per  la  solidarieta'  sociale  21 maggio  2001,  n.  308,
disciplina   i   requisiti   per   il   rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio  e per l'accreditamento delle strutture e dei servizi a
ciclo diurno e residenziale.