(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. Il comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 e' sostituito dal seguente: «3. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.».