(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
    1.  Il  comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale 25 luglio 2001,
n. 17 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Gli  importi  di  cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
sono  aumentati  con  delibera  della giunta regionale per i soggetti
residenti  nelle  regioni  confinanti con le Marche, nei limiti degli
importi  da  queste  applicati,  salvo  apposite  convenzioni  tra la
Regione   Marche   e   le   Regioni   confinanti   volte  a  favorire
reciprocamente  la  raccolta  e  la commercializzazione dei funghi da
parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.».