(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. Nel primo periodo della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: «Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale» dopo le parole: «25 per cento» sono aggiunte le seguenti parole: «per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonche». 2. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 3/2002 dopo le parole: «singole o associate» aggiungere le seguenti parole: «o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione». 3. Dopo il comma 4 dell'Art. 24 della legge regionale n. 3/2002 e' aggiunto il seguente comma: «4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'Art. 6, le domande di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.
Nota all'Art. 1, commi 1 e 2: Il testo vigente dell'Art. 2 della legge regionale n. 3/2002 (Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale), cosi' come modificato dalla legge sopra pubblicata, e' il seguente: «Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche). - 1. Per attivita' agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalita' esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione delle strutture, cosi' come individuate dall'Art. 7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attivita' devono risultare in rapporto di connessione e complementarita' rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere. 2. In particolare, sono attivita' agrituristiche: a) dare alloggio in appositi locali aziendali a cio' adibiti; b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta; c) somministrare per il consumo sul posto, spuntini, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, prodotti per almeno il 35 per cento con materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al 25 per cento per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonche' per le aziende che ricadono nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 20 per cento. La restante parte deve provenire dalla produzione locale acquistata direttamente presso imprese agricole singole o associate o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti nel territorio regionale; d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati, anche se svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative legate alle tradizioni rurali e territoriali, sportive, divulgative e culturali legate alle attivita' agricole, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. S'intende per attivita' agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non puo' essere superiore ai tre mesi consecutivi.». Nota all'Art. 1, comma 3: Il testo vigente dell'Art. 24 della legge regionale n. 3/2002 (Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale), cosi' come modificato dalla legge sopra pubblicata, e' il seguente: «Art. 24 (Norme transitorie). - 1. Le aziende agricole che esercitano attivita' agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attivita' ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime di proroga, in base alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 24, si considerano automaticamente autorizzate se rispettano quanto stabilito all'Art. 5 e se mantengono il rapporto di connessione e complementarita' di cui all'Art. 3. 2. Le aziende autorizzate ma non conformi a quanto stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 2002. 3. Entro lo stesso termine, i titolari delle aziende autorizzate ai sensi della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica nelle autorizzazioni come previsto all'Art. 21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione di un centro rurale di ristoro e degustazione il comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, in deroga al numero di autorizzazioni consentite, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'operatore e per le strutture dalla legge n. 287/1991 e successive modificazioni. In questo caso agli operatori autorizzati da piu' di due anni viene riconosciuto il requisito professionale ivi previsto e sono iscritti d'ufficio al registro esercenti commerciali presso la camera di commercio della provincia competente per territorio. Le aziende agricole che esercitano attivita' agrituristiche in qualsiasi forma organizzate, soggette a regolarizzazione per ottenere l'iscrizione alla camera di commercio, conservano il diritto alla trasformazione nelle attivita' di turismo rurale, con la sola condizione di mantenere la compagine sociale in essere anche se in forma giuridica societaria di nuova costituzione ed in relazione anche al trasferimento del ramo di azienda. 4. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i titolari delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della legge regionale n. 25/1987. Non sono altresi' tenuti a restituire gli eventuali contributi percepiti per l'attivita' agrituristica. 4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'Art. 6, le domande di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.».