(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
    1.  Nel  primo  periodo  della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2
della  legge  regionale  3 aprile  2002, n. 3: «Norme per l'attivita'
agrituristica e per il turismo rurale» dopo le parole: «25 per cento»
sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «per  le aziende che praticano
agricoltura   biologica   e   offrono   spuntini,   pasti  e  bevande
esclusivamente biologici, nonche».
    2.  Nell'ultimo  periodo della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2
della legge regionale n. 3/2002 dopo le parole: «singole o associate»
aggiungere  le  seguenti  parole:  «o  aziende  di trasformazione dei
prodotti agricoli della Regione».
    3.  Dopo  il comma 4 dell'Art. 24 della legge regionale n. 3/2002
e' aggiunto il seguente comma:
      «4  bis.  Con  l'adozione  del regolamento di attuazione di cui
all'Art.  6,  le  domande  di  iscrizione  all'elenco regionale degli
operatori  agrituristici,  presentate  a  norma della legge regionale
18 ottobre  1999,  n.  27,  verranno  istruite  secondo  le procedure
indicate dalla presente legge.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
 
          Nota all'Art. 1, commi 1 e 2:
              Il  testo  vigente dell'Art. 2 della legge regionale n.
          3/2002  (Norme  per  l'attivita'  agrituristica  e  per  il
          turismo  rurale),  cosi'  come modificato dalla legge sopra
          pubblicata, e' il seguente:
              «Art. 2 (Definizione di attivita' agrituristiche). - 1.
          Per   attivita'   agrituristiche  si  intendono  quelle  di
          ricezione  e  ospitalita'  esercitate  stagionalmente dagli
          imprenditori  agricoli,  singoli  o  associati,  attraverso
          l'utilizzazione  delle  strutture,  cosi'  come individuate
          dall'Art.  7, e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi
          titolo  condotta. Le suddette attivita' devono risultare in
          rapporto  di  connessione  e  complementarita'  rispetto  a
          quelle  agricole  e  non  costituiscono  esercizi  pubblici
          commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere.
              2. In particolare, sono attivita' agrituristiche:
                a) dare  alloggio in appositi locali aziendali a cio'
          adibiti;
                b) ospitare in spazi aperti opportunamente attrezzati
          per la sosta;
                c) somministrare  per il consumo sul posto, spuntini,
          pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e
          superalcolico,  prodotti  per  almeno  il  35 per cento con
          materia prima proveniente dalla propria azienda, ridotto al
          25  per  cento  per  le  aziende  che praticano agricoltura
          biologica    e    offrono   spuntini,   pasti   e   bevande
          esclusivamente   biologici,  nonche'  per  le  aziende  che
          ricadono  nelle  aree  di  montagna e svantaggiate definite
          dalla  direttiva  comunitaria  n. 268 del 1975 e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  I  prodotti integrativi e
          complementari   per   la  preparazione,  provenienti  dalla
          ordinaria  distribuzione  dei  beni  alimentari, non devono
          superare  il 20 per cento. La restante parte deve provenire
          dalla  produzione  locale  acquistata  direttamente  presso
          imprese   agricole   singole   o  associate  o  aziende  di
          trasformazione dei prodotti agricoli della Regione operanti
          nel territorio regionale;
                d) organizzare,   nell'ambito  dell'azienda  o  delle
          aziende   associate   o   secondo  itinerari  agrituristici
          integrati,  anche  se  svolte all'esterno dei beni fondiari
          nella  disponibilita'  dell'impresa,  attivita'  ricreative
          legate  alle  tradizioni  rurali  e territoriali, sportive,
          divulgative e culturali legate alle attivita' agricole, ivi
          inclusa  l'organizzazione  di  fattorie  didattiche secondo
          quanto previsto dalla normativa vigente.
              3.  S'intende  per  attivita'  agrituristica stagionale
          quella  riferita  alla  durata  del  soggiorno  dei singoli
          ospiti   che   non   puo'  essere  superiore  ai  tre  mesi
          consecutivi.».
          Nota all'Art. 1, comma 3:
              Il  testo vigente dell'Art. 24 della legge regionale n.
          3/2002  (Norme  per  l'attivita'  agrituristica  e  per  il
          turismo  rurale),  cosi'  come modificato dalla legge sopra
          pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  24 (Norme transitorie). - 1. Le aziende agricole
          che  esercitano  attivita' agrituristiche che, alla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  esercitano
          l'attivita' ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1999,
          n. 27 o, in regime di proroga, in base alla legge regionale
          13 novembre  2001,  n.  24,  si considerano automaticamente
          autorizzate  se rispettano quanto stabilito all'Art. 5 e se
          mantengono il rapporto di connessione e complementarita' di
          cui all'Art. 3.
              2.  Le  aziende  autorizzate  ma  non conformi a quanto
          stabilito da comma 1, adeguano i requisiti alle norme della
          presente legge entro il 31 dicembre 2002.
              3.  Entro  lo  stesso termine, i titolari delle aziende
          autorizzate  ai  sensi della legge regionale 6 giugno 1987,
          n. 25, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste
          dalla   presente   legge,   possono  richiedere  al  comune
          competente     la     trasformazione    dell'autorizzazione
          agrituristica  nelle  autorizzazioni come previsto all'Art.
          21. Nel caso che la trasformazione comporti la costituzione
          di  un  centro  rurale  di ristoro e degustazione il comune
          provvede,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          domanda,  in deroga al numero di autorizzazioni consentite,
          previo    accertamento   dei   requisiti   prescritti   per
          l'operatore  e  per  le strutture dalla legge n. 287/1991 e
          successive  modificazioni.  In  questo  caso agli operatori
          autorizzati  da  piu'  di  due  anni  viene riconosciuto il
          requisito   professionale  ivi  previsto  e  sono  iscritti
          d'ufficio  al  registro  esercenti  commerciali  presso  la
          camera   di   commercio   della  provincia  competente  per
          territorio.  Le  aziende  agricole che esercitano attivita'
          agrituristiche  in  qualsiasi forma organizzate, soggette a
          regolarizzazione  per  ottenere l'iscrizione alla camera di
          commercio,  conservano il diritto alla trasformazione nelle
          attivita'  di  turismo  rurale,  con  la sola condizione di
          mantenere  la compagine sociale in essere anche se in forma
          giuridica  societaria di nuova costituzione ed in relazione
          anche al trasferimento del ramo di azienda.
              4.  Nel  caso di trasformazione ai sensi del comma 3, i
          titolari  delle aziende non sono tenuti ad alcun versamento
          degli   oneri   di   urbanizzazione   relativi  alle  opere
          realizzate  ai  sensi della legge regionale n. 25/1987. Non
          sono  altresi' tenuti a restituire gli eventuali contributi
          percepiti per l'attivita' agrituristica.
              4  bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di
          cui   all'Art.  6,  le  domande  di  iscrizione  all'elenco
          regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma
          della  legge  regionale  18 ottobre  1999,  n. 27, verranno
          istruite  secondo  le  procedure  indicate  dalla  presente
          legge.».