(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. La lettera b) del comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, e' sostituita dalla seguente: «b) l'intesa con lo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di polizia mineraria;». 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale n. 10/1999 e' aggiunta la seguente: «d-bis) la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.» 3. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 24 della legge regionale n. 10/1999 e' abrogata.