(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
    1.  La  lettera b) del comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale
17 maggio 1999, n. 10, e' sostituita dalla seguente:
    «b)  l'intesa  con  lo Stato in materia di prospezione, ricerca e
coltivazione  di idrocarburi in terraferma, ivi compresi i compiti di
polizia mineraria;».
    2.  Dopo  la  lettera  d)  del  comma  1 dell'Art. 23 della legge
regionale n. 10/1999 e' aggiunta la seguente:
    «d-bis) la concessione dei contributi per il risparmio energetico
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.»
    3.  La  lettera a) del comma 1 dell'Art. 24 della legge regionale
n. 10/1999 e' abrogata.