(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
    1. La  giunta  regionale e' autorizzata a prorogare gli incarichi
dei  commissari  straordinari delle aziende sanitarie, in scadenza al
31  dicembre 2002, fino all'entrata in vigore della legge di riordino
del  servizio  sanitario  regionale  e  comunque  per  un periodo non
superiore  a  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.