(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a prorogare gli incarichi dei commissari straordinari delle aziende sanitarie, in scadenza al 31 dicembre 2002, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario regionale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.