(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del
                           13 agosto 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifiche dell'Art. 3
    1.  All'Art.  3,  comma  2,  lettera n), della legge regionale 17
maggio  1994,  n. 14, come aggiunto dall'Art. 1 della legge regionale
13 maggio  2002,  n.  7,  le  parole  «del  comma 2 dell'Art. 2» sono
sostituite  dalle  parole  «del comma 3 dell'Art. 4», come modificato
dall'Art. 2, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7.