(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'Art. 129, comma 1, lettera c), che prevede tra l'altro, la concessione di aiuti per l'effettuazione di interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica colpiti dalla influenza aviaria; Vista la direttiva del consiglio n. 92/40 di data 19 maggio 1992 che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 9 aprile 2001 ed in particolare l'Art. 1, comma 1, punto 2, concernente le modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica; Considerato che i servizi veterinari delle aziende per i servizi sanitari regionali, hanno individuato, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, alcuni focolai di influenza aviaria e conseguentemente istituito, con proprie ordinanze di data 30 dicembre 1999, 7 gennaio 2000 e 14 gennaio 2000 (azienda per i servizi sanitari n. 6), di data 18 gennaio 2000 e 9 marzo 2000 (Azienda per i servizi sanitari n. 4) e di data 13 gennaio 2000 (azienda per i servizi sanitari. n. 5), le relative zone di protezione e sorveglianza, in applicazione alle normative vigenti in materia; Ritenuto necessario ed urgente provvedere ad effettuare interventi volti ad evitare la diffusione e l'eradicazione della malattia, al fine di non compromettere lo sviluppo economico del settore avicolo e garantire la redditivita' degli imprenditori agricoli; Visto gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 2000/C/28/02 del 1° febbraio 2000; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee C (2000)2902 del 29 settembre 2000 che approva il documento di programmazione fondato sul piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia-Giulia; Visto il regolamento di attuazione della misura a) «investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0244/Pres. e successive modifiche pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 di data 16 agosto 2001; Ritenuto di adeguare gli interventi strutturali per la prevenzione e l'eradicazione della influenza aviaria, alle condizioni previste dal sopracitato decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres/2001, per quanto riguarda la redditivita' delle aziende agricole, le conoscenze e competenze professionali dell'imprenditore, nonche' l'osservanza dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; Ritenuto necessario inoltre adottare i volumi massimi di investimento, l'intensita' degli aiuti, nonche' la congruita' ed eligibilita' della spesa, indicati dal sopracitato regolamento di attuazione; Visti i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali di data 31 marzo 2001, n. 100.506 e di data 16 dicembre 2002, n. 103.043 con i quali vengono destinate rispettivamente le somme di euro 93.821,63 e di euro 88.642,13 per gli interventi strutturali e di prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di influenza aviaria; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1925 del 5 giugno 2003; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione di contributi per gli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione della influenza aviaria, previsti dall'Art. 129, comma 1, lettera c) della legge n. 388/2000», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 30 giugno 2003 ILLY