(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n.
                       14 del 26 luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali
    1.  La  presente  legge disciplina l'esercizio delle attivita' di
somministrazione  di  alimenti e bevande nel rispetto della normativa
comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato in materia di
tutela  della  concorrenza,  attenendosi, in particolare, ai seguenti
principi:
      a) sviluppo   e   innovazione  della  rete  degli  esercizi  di
somministrazione   di  alimenti  e  bevande,  favorendo  la  crescita
dell'imprenditori  a  e  dell  `occupazione,  nonche' la qualita' del
lavoro   e   la   formazione  professionale  degli  operatori  e  dei
dipendenti;
      b) trasparenza  e  qualita'  del  mercato, libera concorrenza e
liberta'  d'impresa,  al fine di realizzare le migliori condizioni di
prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
      c) tutela  dei  consumatori  in  riferimento alla salute e alla
sicurezza  nonche' alla corretta informazione e alla pubblicizzazione
dei prezzi e dei prodotti;
      d) flessibilizzazione del settore;
      e) valorizzazione  delle  attivita'  di somministrazione per la
qualita'  sociale  delle  citta'  e  del  territorio anche al fine di
promuovere  e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni
tipiche locali;
      f) armonizzazione   e   integrazione   del  settore  con  altre
attivita' economiche;
      g) semplificazione  dei  procedimenti  e  degli adempimenti per
l'avvio e l'esercizio delle attivita'.
    2. Nel definire le direttive generali di cui all'Art. 4, comma 2,
per  l'insediamento delle attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande   la   Regione   Emilia-Romagna   promuove  il  metodo  della
concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarieta' in
relazione alla rilevanza delle decisioni da assumere.
    3.  La  Regione  Emilia-Romagna  promuove, per lo svolgersi delle
determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della
consultazione   e   la   concentrazione  con  le  organizzazioni  del
commercio,  del  turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e
le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.