(Pubblicata nel suppl. straor. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 13 del 16 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito. 2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette. 3. La Regione Calabria, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico dell'insieme delle proprie aree protette, opera affinche' esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino, di rilevante valore naturalistico ed ambientale, un sistema interconnesso ed interdipendente al fine di promuovere e far conoscere l'Appennino parco d'Europa. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema integrato delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali, legate ad una concezione di sostenibilita'. 4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge e le aree protette nazionali, istituite sul territorio regionale, costituiscono il sistema integrato delle aree protette della Calabria.