(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 2 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Obblighi degli utenti 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, di conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti indicati nell'Art. 10.