(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
                      n. 10 del 2 luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                        Obblighi degli utenti
    1.  Gli  utenti  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale sono
tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, di conservarlo
per  la  durata del percorso e ad esibirlo, su richiesta, ai soggetti
indicati nell'Art. 10.