(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 26 del 26 giugno 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    1.  La  Regione  Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla
libera  scelta  educativa  delle  famiglie e degli studenti secondo i
criteri e le modalita' stabilite nella presente legge.
    2.  La  Regione  provvede ad attribuire contributi all'educazione
scolastica  alle  famiglie  degli  alunni  che  frequentano la scuola
primaria  e  secondaria  di  primo  e secondo grado nelle istituzioni
scolastiche   statali   e  nelle  istituzioni  scolastiche  paritarie
riconosciute  ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la
parita'   scolastica   e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio  e
all'istruzione).
    3.  Il  contributo e' erogato, nei limiti delle risorse regionali
disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate
relative  alla  frequenza  e  all'iscrizione,  nonche' per gli alunni
portatori  di  handicap  di  quelle  per  il  personale insegnante di
sostegno.
    4.  Il contributo di cui al comma 3 e' complementare e cumulabile
con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia
di diritto allo studio e all'assistenza scolastica.
    5.   Le   modalita'   di   attuazione  del  contributo  regionale
all'educazione   scolastica   e   l'importo  massimo  erogabile  sono
determinati  con  regolamento  della  giunta regionale, previo parere
della competente Commissione consiliare.
    6. Il regolamento deve determinare inoltre:
      a) il  limite  di  reddito  complessivo  imponibile  del nucleo
familiare  richiedente  in modo da favorire l'esercizio effettivo del
diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di
maggiore  svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa
scolastica sul reddito complessivo sia piu' elevata;
      b) la  quota percentuale di copertura delle spese da articolare
in piu' fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;
      c) l'importo  massimo  differenziato  per  ordine  e  grado  di
istruzione  e'  maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o
in condizioni di particolare svantaggio economico;
      d) le  spese  di  frequenza da classificare ammissibili ai fini
dell'assegnazione del contributo;
      e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.
    7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro
18.075.991,00  si fa fronte secondo quanto disposto dall'Art. 8 della
legge  regionale  11  aprile  2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione  Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 20 giugno 2003
                             ENZO GHIGO