(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 26 giugno 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalita' stabilite nella presente legge. 2. La Regione provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). 3. Il contributo e' erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all'iscrizione, nonche' per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno. 4. Il contributo di cui al comma 3 e' complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all'assistenza scolastica. 5. Le modalita' di attuazione del contributo regionale all'educazione scolastica e l'importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. 6. Il regolamento deve determinare inoltre: a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia piu' elevata; b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in piu' fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito; c) l'importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione e' maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico; d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del contributo; e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze. 7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall'Art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 20 giugno 2003 ENZO GHIGO