(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2; Visto l'Art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e seguenti modificazioni; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1299 di data 30 maggio 2003; E m a n a il seguente regolanento: Art. 1. 1. All'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La composizione del nucleo di valutazione e' determinata, nel numero massimo previsto dall'Art. 19, comma 2, della legge, dalla giunta provinciale con il provvedimento di nomina; il nudeo di valutazione deve in ogni caso essere composto da almeno due componenti esterni all'amministrazione provinciale. Con il provvedimento di nomina la giunta provinciale individua il presidente del nucleo. I requisiti di professionalita' e di esperienza previsti dalla legge sono valutati sulla base dei curricula appositamente presentati»; b) il comma 3 e' abrogato.