(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 131 del 6 giugno 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e
della   normativa   dell'Unione   europea,   della  Costituzione,  in
particolare  il  titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e
nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela
i  diritti  e  gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini
quali  consumatori  e  utenti  di  beni  e  servizi,  con particolare
riguardo  alla  tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e
qualita'  dei  prodotti  e  dei servizi, alla corretta informazione e
all'educazione  al  consumo,  nonche' alla trasparenza ed equita' nei
rapporti contrattuali.
    2.  Per  il  perseguimento  della finalita' di cui al comma 1, la
Regione  promuove  lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed
utenti,  nel  rispetto  dell'autonomia  e  indipendenza delle singole
associazioni,  l'azione  degli  enti pubblici e dei soggetti privati,
delle  autonomie  locali e funzionali, valorizzando in particolare la
collaborazione   con   il   sistema   camerale   nei   suoi   compiti
istituzionali,  e  lo  sviluppo  di  azioni  coordinate tra i diversi
soggetti coinvolti.