(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 131 del 6 giugno 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della normativa dell'Unione europea, della Costituzione, in particolare il titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualita' dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonche' alla trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali. 2. Per il perseguimento della finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali, e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.