(Pubblicato  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 29 del 18 luglio 2003)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.   Ai   sensi  dell'Art.  3,  comma  3  della  legge  regionale
23 novembre 2001, n. 22 gli enti analoghi a quelli previsti dall'Art.
1  della  legge e che svolgono funzioni educative e sociali rivolte a
minori,  adolescenti  e giovani possono partecipare e concorrere alla
costituzione   del   sistema   integrato  regionale  dei  servizi  ed
interventi a favore dell'area giovanile.