(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Ai sensi dell'Art. 3, comma 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 gli enti analoghi a quelli previsti dall'Art. 1 della legge e che svolgono funzioni educative e sociali rivolte a minori, adolescenti e giovani possono partecipare e concorrere alla costituzione del sistema integrato regionale dei servizi ed interventi a favore dell'area giovanile.