(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'Art. 42, primo comma, lettera b); Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 «Gestione fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» ed in particolare l'Art. 9; Visto l'Art. 5, comma 112 e comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna ed inoltre dispone che le modalita' di gestione possano essere stabilite con apposito regolamento; Vista la propria deliberazione 15 marzo 2002, n. 816, con la quale, ai sensi della predetta norma, viene istituito il centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna con sede in comune di Paluzza; Ritenuto di adottare apposito regolamento per la gestione del fondo di competenza del centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna; Visto il testo regolamentare predisposto al riguardo dalla direzione regionale delle foreste e della caccia; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1429 del 16 maggio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la gestione del fondo del centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 giugno 2003 TONDO