(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 29 del 16 luglio 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed
in particolare l'Art. 42, primo comma, lettera b);
    Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041 «Gestione fuori bilancio
nell'ambito  delle  amministrazioni  dello  Stato»  ed in particolare
l'Art. 9;
    Visto  l'Art.  5, comma 112 e comma 113, della legge regionale 26
febbraio  2001,  n.  4,  e  successive modifiche ed integrazioni, che
istituisce  il  centro  servizi  per  le foreste e le attivita' della
montagna  ed  inoltre  dispone  che  le modalita' di gestione possano
essere stabilite con apposito regolamento;
    Vista  la  propria  deliberazione  15  marzo 2002, n. 816, con la
quale,  ai  sensi  della  predetta  norma,  viene istituito il centro
servizi  per  le  foreste  e  le attivita' della montagna con sede in
comune di Paluzza;
    Ritenuto  di  adottare  apposito  regolamento per la gestione del
fondo  di competenza del centro servizi per le foreste e le attivita'
della montagna;
    Visto  il  testo  regolamentare  predisposto  al  riguardo  dalla
direzione regionale delle foreste e della caccia;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 1429 del 16
maggio 2003;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per la gestione del fondo del centro
servizi  per  le  foreste  e  le attivita' della montagna», nel testo
allegato   al   presente  provvedimento,  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 giugno 2003
                                TONDO