(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 6 agosto 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, art. 13, comma 11
che  autorizza  l'amministrazione  regionale  a  concedere a soggetti
privati  senza finalita' di lucro contributi finalizzati a promuovere
il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido;
    Visto che il comma 12 prevede che la giunta regionale, sentito il
comitato  di  coordinamento  pedagogico  ed organizzativo di cui alla
legge  regionale  26 ottobre  1987,  n.  32  determini,  con  propria
deliberazione,  i  requisiti  pedagogici, organizzativi e strutturali
per  accedere  ai  contributi  di cui al comma 11, individuando anche
specifici    indicatori    di    qualita'   che   diano   diritto   a
una maggiorazione dei contributi medesimi;
    Visto  altresi'  il  comma  13 che stabilisce che con il medesimo
provvedimento  di  cui  al  comma  12  sono  determinati i criteri di
assegnazione  e  le modalita' di richiesta, concessione ed erogazione
dei  contributi,  nonche' le modalita' per la verifica e il controllo
del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualita';
    Vista  la  deliberazione  n.  1900  di data 5 giugno 2003, con la
quale   la   giunta   regionale  ha  approvato  il  «Regolamento  per
l'assegnazione,  concessione ed erogazione dei contributi di cui alla
legge  regionale  15 maggio  2002,  n. 13, art. 13, comma 11, volti a
promuovere  il miglioramento della qualita' dei servizi di asili nido
gestiti da soggetti privati senza finalita' di lucro»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per l'assegnazione, concessione ed
erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002,
n.  13,  art. 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della
qualita'  dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza
finalita'  di  lucro»,  nel  testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      Trieste, 1° luglio 2003
                                ILLY