(Pubblicata  nel  suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                           P r o m u l g a
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Riferimenti normativi
    1.  In  conformita'  a quanto previsto dall'Art. 34 dello statuto
speciale  di  autonomia,  come modificato dall'Art. 5, comma 1, della
legge  costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti
l'elezione  diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'Art. 5, comma
2,  della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e
nei regolamenti regionali ricorrono i termini «assessore effettivo» o
«assessore supplente» essi devono intendersi come «assessore».