(Pubblicata nel suppl. straord. n. 10 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. Riferimenti normativi 1. In conformita' a quanto previsto dall'Art. 34 dello statuto speciale di autonomia, come modificato dall'Art. 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall'Art. 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini «assessore effettivo» o «assessore supplente» essi devono intendersi come «assessore».