(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 27 agosto 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto, in particolare, l'Art. 45 della stessa legge regionale, con cui viene istituito il Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane; Visto, inoltre, l'Art. 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalita' di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'Art. 45; Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in materia di innovazione»; Visto in particolare l'Art. 6 che ha inserito nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato», il Capo V-bis concernente «Finanziamenti per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico»; Visto l'Art. 53-bis, comma 1, lettera b), del succitato capo V-bis della legge regionale n. 12/2002, ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizata a concedere alle imprese artigiane e ai loro consorzi e societa' consortili contributi per la realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca; Visto inoltre l'Art. 53-ter, comma 3, del medesimo capo, ai sensi del quale per le finalita' di cui all'Art. 53-bis, comma 1, lettera b) sono concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell'Art. 46 della medesima legge regionale n. 12/2002 concernente il Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2032 del 4 luglio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia come previsto dall'Art. 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 luglio 2003 ILLY