(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attivita' motorie e sportive in quanto modalita' di prevenzione, mantenimento e recupero della salute. 2. Per attivita' sportiva agonistica si intende quella attivita' praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventu' a livello nazionale. Tale attivita' deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di eta', e' stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 3. Per attivita' sportiva non agonistica si intende quella attivita' praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventu'. Tale attivita' si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di eta' per intraprendere l'attivita' sportiva. 4. Per attivita' motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attivita' puo' essere anche organizzata da istituzioni vane, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attivita' sportiva non e' richiesta certificazione medica di alcun tipo. 5. Gli enti e associazioni che organizzano attivita' rientranti nella disciplina della presente legge sono tenuti ad esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologie di cui al comma 2, 3 e 4, l'attivita' afferisca.