(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge
    1.  La  presente  legge  disciplina  la  tutela  sanitaria  delle
attivita' sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e
ricreative  e  promuove  l'educazione  e  la  tutela  di  coloro  che
praticano  attivita'  motorie  e  sportive  in  quanto  modalita'  di
prevenzione, mantenimento e recupero della salute.
    2.  Per attivita' sportiva agonistica si intende quella attivita'
praticata  continuativamente,  sistematicamente  ed esclusivamente in
forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di
promozione  sportiva  riconosciuti  dal  comitato  olimpico nazionale
italiano  (CONI)  e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventu' a livello
nazionale.   Tale   attivita'  deve  avere  lo  scopo  di  conseguire
prestazioni  sportive  di elevato livello. La qualificazione sportiva
agonistica,  anche  in  base  ai limiti di eta', e' stabilita da ogni
singola  federazione  sportiva  e  dagli  enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
    3.  Per  attivita'  sportiva  non  agonistica  si  intende quella
attivita'  praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive,
dagli  enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  e dal
Ministero   dell'istruzione   relativamente   alle   fasi   comunali,
provinciali e regionali dei giochi della gioventu'. Tale attivita' si
differenzia  da  quella  agonistica  per  l'impegno minore, l'aspetto
competitivo  non  mirato  al conseguimento di prestazioni sportive di
elevato  livello,  assenza  di  un  vincolo di eta' per intraprendere
l'attivita' sportiva.
    4.  Per  attivita'  motoria e ricreativa si intende quella svolta
singolarmente  o  in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi.
Tale  attivita' puo' essere anche organizzata da istituzioni vane, da
enti  o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne
la  natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di
tale  attivita'  sportiva  non  e' richiesta certificazione medica di
alcun tipo.
    5.  Gli  enti e associazioni che organizzano attivita' rientranti
nella  disciplina  della presente legge sono tenuti ad esplicitare ai
partecipanti  a  quale  delle  tipologie  di  cui  al comma 2, 3 e 4,
l'attivita' afferisca.