(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 1. Dopo la lettera e-bis) del comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attivita' di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico) e' inserita la seguente: «e-ter) puo' finanziare le strutture che effettuano la valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le operazioni relative alla produzione e raccolta di materiale seminale e di embrioni;».