(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 29 del 18 luglio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
    1.  Dopo  la  lettera  e-bis)  del  comma 2 della legge regionale
14 gennaio  1998,  n.  1  (Aiuti  per  lo svolgimento di attivita' di
miglioramento  genetico delle specie animali di interesse zootecnico)
e' inserita la seguente:
    «e-ter)   puo'   finanziare   le   strutture  che  effettuano  la
valutazione genetica di capi animali destinati alla riproduzione e le
operazioni  relative alla produzione e raccolta di materiale seminale
e di embrioni;».