(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 33 del 18 agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 19/1999)
    1.  Dopo  la  lettera  b)  del  comma  1  dell'Art. 3 della legge
regionale  9 aprile  1999,  n.  19  (Interventi in favore dei Toscani
all'estero), e' inserita la seguente:
    «b-bis)  le  associazioni  dei  giovani toscani all'estero di cui
all'art.   4-bis  e  i  relativi  coordinamenti  istituiti  ai  sensi
dell'art. 12-bis»;
    2.  Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale
n. 19/1999, dopo la parola: «collettivita» sono aggiunte le seguenti:
«dei toscani».