(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 18 agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 19/1999) 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero), e' inserita la seguente: «b-bis) le associazioni dei giovani toscani all'estero di cui all'art. 4-bis e i relativi coordinamenti istituiti ai sensi dell'art. 12-bis»; 2. Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 19/1999, dopo la parola: «collettivita» sono aggiunte le seguenti: «dei toscani».