(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 18 agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'Art. 22 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e' inserito il seguente articolo: «Art. 22-bis (Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro). - 1. La giunta regionale, al fine di garantire l'uniformita' e la semplificazione delle modalita' di incontro tra domanda o offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale definisce in particolare: a) l'attuazione e le modalita' di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale; b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione; c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione; d) le modalita' di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.