(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del
                           18 agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 32/2002
    1.  Dopo  l'Art.  22  della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro) e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  22-bis  (Regolamento  regionale in materia di incontro fra
domanda  e  offerta  di lavoro). - 1. La giunta regionale, al fine di
garantire  l'uniformita'  e  la  semplificazione  delle  modalita' di
incontro  tra  domanda  o offerta di lavoro nel sistema regionale dei
servizi  per  l'impiego,  sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali e delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale
definisce in particolare:
      a) l'attuazione   e   le   modalita'  di  gestione  dell'elenco
anagrafico e della scheda professionale;
      b) i  criteri  e le procedure per l'accertamento dello stato di
disoccupazione;
      c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione,
della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
      d) le  modalita' di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di
comunicazione a carico dei datori di lavoro.