(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
                  Toscana n. 32 dell'8 agosto 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 «Recepimento della legge
11 febbraio  1992  n.  157  «Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio»  che  prevede
l'emanazione di regolamenti di attuazione;
    Visto  il decreto del Presidente della giunta regionale, 7 agosto
2002,  n.  34/R  «Testo unico dei regolamenti regionali in materia di
gestione  faunistico-venatoria  in  attuazione  della legge regionale
12 gennaio 1994, n. 3;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  768  del
28 luglio 2003 concernente «Modifiche al decreto del presidente della
giunta regionale, 7 agosto 2002, n. 34/R "Testo unico dei regolamenti
in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge
regionale  12 gennaio  1994  n.  3"», acquisiti i pareri del comitato
tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  26,  nonche'  dei dipartimenti di cui
all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
                             E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente
                 della giunta regionale n. 34/R/2002
    1.  Il  comma  2 dell'art. 23 del regolamento emanato con decreto
del  Presidente della giunta regionale 7 agosto 2002, n. 34/R/2002 e'
abrogato.
    2.  Il  comma  3  dell'art.  23  del decreto del Presidente della
giunta regionale n. 34/R/2002 e' sostituito dal seguente:
    «3.  In  ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili
sulla  base  dell'indice  di  cui  all'art. 17, comma 1, tenuto conto
degli accordi tra la Regione Toscana e le altre regioni, e' aumentato
fino al 4 per cento riservando tale quota ai cacciatori non residenti
in Toscana che ne richiedono l'iscrizione».
    3.  Il  comma  7  dell'art.  23  del decreto del Presidente della
giunta regionale n. 34/R/2002 e' sostituito dal seguente:
    «7. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria
presuppone  la  rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione e
consente la caccia in mobilita' di cui all'art. 29.».