(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Toscana n. 32 dell'8 agosto 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» che prevede l'emanazione di regolamenti di attuazione; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale, 7 agosto 2002, n. 34/R «Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 768 del 28 luglio 2003 concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta regionale, 7 agosto 2002, n. 34/R "Testo unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3"», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 1. Il comma 2 dell'art. 23 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 7 agosto 2002, n. 34/R/2002 e' abrogato. 2. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 e' sostituito dal seguente: «3. In ogni ATC il numero complessivo di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di cui all'art. 17, comma 1, tenuto conto degli accordi tra la Regione Toscana e le altre regioni, e' aumentato fino al 4 per cento riservando tale quota ai cacciatori non residenti in Toscana che ne richiedono l'iscrizione». 3. Il comma 7 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 34/R/2002 e' sostituito dal seguente: «7. L'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria presuppone la rinuncia all'ATC di residenza della propria Regione e consente la caccia in mobilita' di cui all'art. 29.».