(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
                           27 agosto 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Inserimento di articolo
    1.  Dopo  l'Art.  6  della  legge  regionale 4 agosto 1988, n. 39
(organizzazione  dei servizi di salute mentale delle unita' sanitarie
locali) e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  6-bis (Locali dei centri di salute mentale). - 1. I locali
destinati  ai centri di salute mentale dovranno essere strutturati in
modo  da  soddisfare  sia  i  requisiti di sicurezza per il personale
sanitario  che  vi  opera, sia un adeguato confort per i pazienti che
tenga  conto  della  loro  particolare  patologia.  I suddetti locali
devono,  di  conseguenza,  essere  dotati  di una via di fuga per gli
operatori sanitari e di un sistema di allarme per le emergenze.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 7 agosto 2003
                               PLINIO