(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 27 agosto 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento di articolo 1. Dopo l'Art. 6 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 (organizzazione dei servizi di salute mentale delle unita' sanitarie locali) e' inserito il seguente articolo: «Art. 6-bis (Locali dei centri di salute mentale). - 1. I locali destinati ai centri di salute mentale dovranno essere strutturati in modo da soddisfare sia i requisiti di sicurezza per il personale sanitario che vi opera, sia un adeguato confort per i pazienti che tenga conto della loro particolare patologia. I suddetti locali devono, di conseguenza, essere dotati di una via di fuga per gli operatori sanitari e di un sistema di allarme per le emergenze. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 7 agosto 2003 PLINIO