(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 14 agosto 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della (Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 36/2001; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 806 del 4 agosto 2003 concernente «Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) emanato con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' del dipartimenti di cui all''Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'Art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 61/R/2001 1. Il comma 1 dell'Art. 6 del regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana), emanato con decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R e' sostituito dal seguente: «1. La giunta regionale definisce con decisione i criteri da seguire per le conseguenti variazioni da apportare al bilancio preventivo: a) nei casi in cui dalle risultanze del rendiconto generale di cui al titolo VIII emerge un avanzo di amministrazione parzialmente o totalmente non vincolato; b) nei casi in cui dall'andamento della gestione di competenza emergono squilibri di bilancio in relazione a quanto previsto dall'Art. 22 comma 2 lettera e) della legge di contabilita».