(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del
                           14 agosto 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della (Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista  la  legge  regionale  6 agosto  2001,  n.  36 «Ordinamento
contabile della Regione Toscana»;
    Visto   il   decreto   del   presidente  della  giunta  regionale
19 dicembre  2001,  n.  61/R  «Regolamento  di attuazione della legge
regionale n. 36/2001;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 806 del 4 agosto
2003  concernente «Modifiche al regolamento di attuazione della legge
regionale  6 agosto  2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione
Toscana)  emanato  con  decreto del presidente della giunta regionale
19 dicembre  2001,  n. 61/R», acquisiti i pareri del comitato tecnico
della  programmazione  di  cui  all'art.  26,  comma  3  della  legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  26,  nonche'  del dipartimenti di cui
all''Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche   all'Art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 61/R/2001

    1.  Il  comma  1  dell'Art. 6 del regolamento di attuazione della
legge  regionale  6 agosto  2001,  n. 36 (ordinamento contabile della
Regione  Toscana),  emanato  con  decreto del presidente della giunta
regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R e' sostituito dal seguente:
    «1.  La  giunta  regionale  definisce  con decisione i criteri da
seguire  per  le  conseguenti  variazioni  da  apportare  al bilancio
preventivo:
      a) nei  casi in cui dalle risultanze del rendiconto generale di
cui al titolo VIII emerge un avanzo di amministrazione parzialmente o
totalmente non vincolato;
      b) nei  casi in cui dall'andamento della gestione di competenza
emergono  squilibri  di  bilancio  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'Art. 22 comma 2 lettera e) della legge di contabilita».