(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    Visto  l'Art.  121  della  costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionalee lavoro);
    Visto  in particolare l'Art. 32 della suddetta legge, che prevede
l'approvazione,  da  parte della giunta regionale, del regolamento di
esecuzione  che  definisce  le  regole  generali di funzionamento del
sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 787 del 4 agosto
2003  concernente  «Regolamento  di  esecuzione della legge regionale
26 luglio  2002,  n.  32  (Testo  unico della normativa della Regione
Toscana   in   materia   di   educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione  professionale,  lavoro)», acquisiti i pareri del comitato
tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  26,  nonche'  dei dipartimenti di cui
all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento,  in  esecuzione dell'Art. 32 della
legge  regionale  26 luglio  2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della   Regione   Toscana   in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento,  formazione professionale e lavoro) definisce le regole
di  funzionamento  del  sistema  integrato  che garantisce il diritto
all'apprendimento  lungo  tutto  l'arco  della  vita quale fondamento
necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.