(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Visto l'Art. 121 della costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionalee lavoro); Visto in particolare l'Art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 787 del 4 agosto 2003 concernente «Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.