(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Visto l'Art. 121 della costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale della Toscana»; Visto in particolare l'Art. 39 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della giunta regionale, del regolamento di attuazione denominato «Regolamento forestale»; Vista la legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 «Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana)»; Visto in particolare l'Art. 64 della suddetta legge, ai sensi del quale il regolamento forestale entra in vigore il 1° gennaio 2004 e, da tale data, sostituisce il regolamento di attuazione della legge regionale n. 39/2000 approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 829 del 4 agosto 2003 concernente «Regolamento forestale della Toscana» acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'Art. 39 della citata legge. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti: a) piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette), da ultimo modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), modificata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56; b) norme tecniche per l'attuazione delle forme di tutela, di cui all'Art. 12 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49); c) misure adottate dalle province ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n. 56/2000; d) indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle aree di collegamento ecologico funzionale definiti nel piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall'Art. 18 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30; e) piani di bacino e di salvaguardia di cui all'Art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) aventi carattere vincolante. 3. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attivita' svolte o autorizzate dall'autorita' idraulica nell'area demaniale idrica. 4. Le opere e le attivita' disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, secondo le procedure indicate dalla suddetta legge. 5. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dall'Art. 15 della legge regionale n. 56/2000, nonche' nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.