(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 37 del 18 agosto 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    Visto  l'Art.  121  della  costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  125  della  costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
    Vista  la  legge  regionale 21 marzo 2000, n. 39 «legge forestale
della Toscana»;
    Visto  in particolare l'Art. 39 della suddetta legge, che prevede
l'approvazione,  da  parte della giunta regionale, del regolamento di
attuazione denominato «Regolamento forestale»;
    Vista  la  legge  regionale  2 gennaio 2003, n. 1 «Modifiche alla
legge   regionale   21 marzo  2000,  n.  39  (legge  forestale  della
Toscana)»;
    Visto in particolare l'Art. 64 della suddetta legge, ai sensi del
quale  il regolamento forestale entra in vigore il 1° gennaio 2004 e,
da  tale  data,  sostituisce il regolamento di attuazione della legge
regionale  n.  39/2000  approvato  con  decreto  del Presidente della
giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 829 del 4 agosto
2003  concernente  «Regolamento  forestale della Toscana» acquisiti i
pareri  del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26,
comma  3,  della  legge  regionale  17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei
dipartimenti  di  cui  all'Art.  41,  comma  3,  della medesima legge
regionale n. 26;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    Il  presente  regolamento,  in  attuazione  della legge regionale
21 marzo  2000,  n.  39  (legge  forestale  della Toscana), da ultimo
modificata  dalla  legge  regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito
denominata  legge  forestale, disciplina quanto previsto dall'Art. 39
della citata legge.
    2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti:
      a) piani  e  regolamenti  delle aree protette di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette), da ultimo
modificata  dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, ed alla legge regionale
11 aprile  1995,  n.  49  (Norme sui parchi, le riserve naturali e le
aree  naturali  protette di interesse locale), modificata dalla legge
regionale 6 aprile 2000, n. 56;
      b) norme  tecniche  per  l'attuazione delle forme di tutela, di
cui all'Art. 12 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per
la  conservazione  e la tutela degli habitat naturali e seminaturali,
della  flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale
23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995,
n. 49);
      c) misure  adottate  dalle  province ai sensi dell'Art. 3 della
legge regionale n. 56/2000;
      d) indirizzi  per  l'individuazione,  la  ricostituzione  e  la
tutela  delle  aree di collegamento ecologico funzionale definiti nel
piano  di  indirizzo  territoriale  (PIT)  ai sensi dell'Art. 6 della
legge  regionale  16 gennaio  1995,  n.  5  (Norme per il governo del
territorio),  da ultimo modificato dall'Art. 18 della legge regionale
20 marzo 2000, n. 30;
      e) piani  di  bacino e di salvaguardia di cui all'Art. 17 della
legge  18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre
1998,  n.  91  (Norme  per  la  difesa  del  suolo)  aventi carattere
vincolante.
    3.  Le  procedure  autorizzative previste dalla legge forestale e
dal  presente  regolamento  non  si applicano alle attivita' svolte o
autorizzate dall'autorita' idraulica nell'area demaniale idrica.
    4.  Le opere e le attivita' disciplinate dal presente regolamento
sono  soggette  alla  valutazione  di  impatto  ambientale  nei  casi
previsti  dalla  legge  regionale  3 novembre  1998, n. 79 (Norme per
l'applicazione  della  valutazione  d'impatto  ambientale), da ultimo
modificata  dalla  legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, secondo le
procedure indicate dalla suddetta legge.
    5.  I  programmi  e  gli  interventi  disciplinati  dal  presente
regolamento  sono  soggetti  alla  valutazione  di incidenza nei casi
previsti  dall'Art.  15 della legge regionale n. 56/2000, nonche' nei
casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997,   n.   357  (Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali,   nonche'   della   flora  e  della  fauna  selvatica),
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003,
n. 120.